Art. 1.

      1. Al fine di contenere e affrontare il disagio abitativo derivante, in particolare, dall'incidenza degli sfratti, soprattutto nelle aree metropolitane ad alta tensione abitativa, il sindaco può disporre la requisizione temporanea di immobili sfitti inutilizzati o in condizioni di degrado, per una durata massima di tre anni, appartenenti alle grandi proprietà immobiliari pubbliche o private, come definite dall'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2003.
      2. Gli immobili di cui al comma 1 possono essere assegnati dall'amministrazione comunale a famiglie sottoposte a sfratto esecutivo o con sfratto eseguito ovvero a famiglie in particolari condizioni di disagio abitativo, con priorità per quelle in cui sono presenti anziani ultrasessantenni, portatori di handicap o malati terminali, indipendentemente dall'età, ovvero minori, e per quelle con reddito non superiore al limite fissato per la decadenza a livello regionale dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, nonché per quelle collocate utilmente nella graduatoria generale per l'accesso ad alloggi di edilizia sovvenzionata.
      3. Alle grandi proprietà immobiliari proprietarie degli immobili oggetto della requisizione è corrisposto un canone di locazione mensile fissato sulla base del minimo della fascia relativa alla zona ove è ubicato l'immobile oggetto di requisizione temporanea, definita dall'accordo locale per i canoni agevolati di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni. Il canone così individuato potrà essere portato in detrazione dalla dichiarazione dei redditi da parte del soggetto proprietario,

 

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a valere per l'intera durata della requisizione temporanea. Il comune prevede l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per gli immoibili temporaneamente requisiti ai sensi della presente legge.